Decreto legislativo n.
233
Roma, 30 giugno
1999
Riforma degli Organi
Collegiali territoriali della scuola
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo I',
comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e
dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n.
50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di
istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentito il parere della Conferenza unificata
Stato-regioni, città e autonomie locali espresso nella
seduta del 18 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Il Presidente della Repubblica
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale,
regionale e locale)
1. Nel sistema
scolastico nazionale gli organi collegiali disciplinati
dal presente decreto legislativo assicurano, a livello
centrale, regionale e locale, rappresentanza e
partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi
soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e
ai suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a.a livello centrale, il Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
b.a livello regionale, i Consigli regionali
dell'istruzione;
c.a livello locale, i Consigli scolastici locali.
Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione)
1. Il Consiglio superiore
della pubblica istruzione è organo di garanzia
dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e
di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle
funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a. sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b. sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia
di valutazione del sistema dell'istruzione;
c. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di
istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla
quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e
indirizzi di studio;
d. sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che
il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente all'istruzione
e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori
specifici dell'istruzione, i cui risultati formano
oggetto di relazione al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è
formato da 36 componenti. Di tali componenti:
a. quindici sono eletti dalla componente elettiva che
rappresenta Il personale delle scuole statali nel
consigli scolastici locali; è garantita la
rappresentanza di almeno una unità di personale per
ciascun grado di istruzione.
b. quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti
significativi dei mondo della cultura, dell'arte, della
scuola, dell'Università, del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi,
tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono
esperti designati dal CNEL;
c. tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di
lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed
uno dalle scuole della Valle d'Aosta.
d. tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti
locali, tra quelli designati dalle rispettive
associazioni.
6. Il Consiglio superiore è integrato da un
rappresentante della Provincia di Bolzano, a norma
dell'articolo 9 del testo unificato dei decreti del
Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o,
rispettivamente, da un rappresentante della provincia di
Trento, a norma dell'art.7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come modificato
dal Decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, quando è
chiamato ad esprimere il parere sul progetto delle due
province concernenti la modifica degli ordinamenti
scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2,
lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione
artistica superiore il Consiglio è integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente
in servizio presso le Accademie, i Conservatori e gli
Istituti superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
incarichi di ministro o di sottosegretario di Stato non
sono compatibili con la carica di consigliere del
Consiglio superiore della pubblica istruzione. 1 membri
del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una
volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che
sia stato eletto nel Consiglio superiore può chiedere di
essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.
Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi
compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle
procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni,
che si svolgono su liste unitarie comprensive del
personale delle scuole statali di ogni ordine e grado,
nonché per le designazioni e le nomine dei componenti
del Consiglio.
Art. 3
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio
superiore della pubblica istruzione)
1. Il Consiglio superiore
della pubblica istruzione dura in carica cinque anni. Il
Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima
votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza,
al quale partecipano pariteticamente componenti eletti e
nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, approva il proprio regolamento, nel quale
sono tra l'altro disciplinati i tempi e le modalità di
svolgimento dei lavori; la composizione e le modalità di
elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il
funzionamento di commissioni per la trattazione degli
affari ordinari e urgenti; i casi in cui il parere deve
necessariamente essere deliberato dall'assemblea
generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal
regolamento di cui al comma 3, si riunisce in assemblea
ogniqualvolta ne faccia richiesta il Ministro o almeno
un terzo dei suoi componenti.
5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine
ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta,
salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro
assegni un termine diverso, che non può, comunque essere
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di
quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal
Ministro, si può prescindere dal parere.
6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio
può avvalersi della consulenza di uffici, organi e
personale dipendenti dal l'Amministrazione della
pubblica istruzione, nonché di enti da essa vigilati. Il
personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio
usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di
missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria
amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un
dirigente dell'amministrazione della pubblica
istruzione.
Art. 4
(Consigli regionali dell'istruzione)
1. E' istituito, presso
ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione
della pubblica istruzione, il Consiglio regionale
dell'istruzione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed
ha competenze consultive e di supporto
all'Amministrazione a livello regionale. Esso esprime
pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e
di integrazione tra istruzione e formazione
professionale, di educazione permanente, di politiche
compensative con particolare riferimento all'obbligo
formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e
mobilità del personale, di attuazione degli organici
funzionali di istituto.
2. Il Consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
libertà di insegnamento.
3. Il Consiglio è costituito dai presidenti dei consigli
scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti
dai rappresentanti delle scuole pareggiate, panificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Del consiglio fa parte di diritto il dirigente
dell'ufficio periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del
personale scolastico in servizio nella regione è
determinato in proporzione al numero degli appartenenti
al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico
e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16
seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente
in numero non superiore e superiore a 50.000. E'
garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità
di personale docente per ciascun grado di istruzione,
nonché di almeno un dirigente scolastico e di un
rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora
nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
6. All'interno del Consiglio è istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea
generale sono valide se è presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale può assegnare un termine diverso,
non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di
trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si
può prescindere dal parere.
8. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina
la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento può prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del
consiglio regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella Regione Friuli-Venezia Giulia è istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai
rappresentanti del personale delle predette scuole
statali, pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute eletti nei consigli scolastici locali,
nonché da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalità per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'Ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.
Art. 5
(Consigli scolastici locali)
1. I consigli scolastici
locali, che sostituiscono i consigli scolastici
distrettuali e provinciali, sono istituiti in
corrispondenza delle articolazioni territoriali
dell'amministrazione periferica, previa intesa con le
Regioni e gli enti locali assunta nelle apposite sedi di
concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli
possono avere sede presso gli uffici periferici
dell'amministrazione, presso istituzioni scolastiche,
ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali,
presso i quali è istituita una apposita segreteria.
2. I consigli scolastici locali durano in carica tre
anni. Essi hanno competenze consultive e propositive nei
confronti dell'amministrazione scolastica periferica e
delle istituzioni scolastiche autonome in merito
all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione
scolastica sul territorio di riferimento, all'edilizia
scolastica, alla circolazione delle informazioni sul
territorio, alle reti di scuole, all'informatizzazione,
alla distribuzione dell'offerta formativa,
all'educazione permanente, all'orientamento, alla
continuità tra i vari cicli dell'istruzione,
all'integrazione degli alunni con handicap,
all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento
dell'obbligo di istruzione e formazione, al monitoraggio
dei bisogni formativi sul territorio, al censimento
delle opportunità culturali e sportive offerte ai
giovani.
3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio
delle loro funzioni, della consulenza dei consigli
scolastici locali.
4. Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal
personale delle istituzioni scolastiche del territorio
nella proporzione di cui al comma 5, da due
rappresentanti del personale direttivo e docente in
servizio presso le scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute eletti dal personale in servizio
nelle medesime scuole, da due rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da tre
rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli
alunni delle scuole statali e delle scuole pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute all'atto della
elezione degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche, da tre rappresentanti degli studenti
designati dalle Consulte provinciali degli studenti
competenti per territorio e da cinque rappresentanti
designati dagli enti Locali, di cui almeno due designati
dalla provincia e da cinque rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori. Del Consiglio fa parte di
diritto il responsabile dell'ufficio scolastico
periferico competente, che può delegare un funzionario,
un dirigente scolastico o un docente.
5. Il numero complessivo dei componenti eletti nel
consigli scolastici locali è determinato in proporzione
al numero degli appartenenti al personale dirigente,
docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio
nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore e
superiore a 30.000. E' garantita la rappresentanza di
tre ovvero quattro unità di personale docente per
ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un
dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
6. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia
Giulia nel cui ambito sono presenti scuole con lingua di
insegnamento slovena, sono integrati con due
rappresentanti del personale delle predette scuole
statali; con un rappresentante del personale delle
predette scuole pareggiate parificate e legalmente
riconosciute; con un rappresentante dei genitori degli
alunni e con un rappresentante degli studenti delle
predette scuole.
7. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora
nella prima votazione non si raggiunga la predetta
maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
8. Il Consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un
regolamento di organizzazione nel quale disciplina anche
la composizione e il funzionamento di una giunta
esecutiva presieduta dal rappresentante
dell'amministrazione scolastica.
9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide
se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri
sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di
particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico
può assegnare un termine diverso, non inferiore a
quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello
inferiore assegnato dal dirigente, si può prescindere
dal parere.
10. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al
controllo e alla vigilanza, ivi compreso lo scioglimento
dei consigli scolastici locali a norma dell'articolo
139, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli
il cui ambito territoriale coincida in tutto o in parte
col territorio comunale e le Province per i Consigli il
cui ambito territoriale comprenda il territorio di più
comuni.
11. Le modalità di elezione dei rappresentanti del
personale della scuola sono disciplinate dall'Ordinanza
di cui all'articolo 2, comma 9. Gli enti locali
provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e la
designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui
più enti locali partecipino allo stesso consiglio
locale, i rappresentanti da loro designati sono
proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche
esistenti nell'ambito territoriale di competenza del
consiglio stesso.
Art. 6
(Organi collegiali d'interesse degli enti locali)
1. Il singolo ente locale,
con oneri a proprio carico, può istituire ulteriori
organi collegiali, temporanei o permanenti, con criteri
territoriali ovvero per settori scolastici, al fine di
disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria
competenza. I raccordi tra amministrazione periferica
della pubblica istruzione e gli enti locali sono
definiti in sede di riordino del Ministero della
pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge
15 marzo 1997, n. 59.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le disponibilità
finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della
pubblica istruzione per il funzionamento del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e dei consigli
provinciali e distrettuali sono utilizzate per il
funzionamento del Consiglio superiore della pubblica
istruzione e dei nuovi organi collegiali regionali e
locali.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e di attuazione)
1. Il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, i consigli scolastici
provinciali e i consigli scolastici distrettuali
funzionanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo restano in carica fino
all'insediamento degli organi collegiali di cui agli
articoli da 1 a 5.
2. Con effetto 1 settembre 2001 gli articoli contenuti
nei Capi II, III e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e
provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo;
sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute
nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella
quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di
funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, dei consigli scolastici
provinciali e distrettuali incompatibili col presente
decreto legislativo.
3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti nuovi
organi collegiali locali e regionali e il Consiglio
superiore della pubblica istruzione.
4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli
organi collegiali di cui al presente decreto legislativo
il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica
dello stato di attuazione delle disposizioni in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino
dell'amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione, procede ad una verifica della
funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di
predisporre eventuali proposte di modifica della loro
organizzazione e composizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.