Circolare
ministeriale n. 192
Roma, 3 agosto
2000
Oggetto: Elezioni degli
organi collegiali della scuola e dei rappresentanti
degli studenti nelle consulte provinciali - anno
scolastico 2000/01
Come è noto, anche
all'inizio dell'anno scolastico 2000/01 dovranno
svolgersi le elezioni degli organi collegiali della
scuola di cui alla parte I, Titolo I, del decreto
legislativo 16.4.1994, n. 297.
Si ricorda che la materia è tuttora regolata dalle
ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215,
216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98
del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996
e n. 277 del 17.6.1998. Nel richiamare le norme
contenute nelle ordinanze sopra citate, si forniscono di
seguito ulteriori istruzioni.
Consigli di classe, interclasse ed intersezione.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli
di classe, interclasse ed intersezione, e -
limitatamente alle scuole secondarie di II grado - dei
rappresentanti degli studenti nei consigli di classe,
avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura
semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n.
215/91.
Negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in
cui non è prevista in questa tornata elettorale
l'elezione del consiglio d'istituto, la componente
studentesca rinnova - contemporaneamente all'elezione
dei rappresentanti di classe - la propria rappresentanza
nel consiglio d'istituto.
Si raccomanda agli uffici competenti di richiamare
l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché
convochino entro il suddetto termine le assemblee di
classe per gli adempimenti connessi alla procedura
elettorale.
Consigli di circolo e d'istituto.
I dirigenti scolastici indicono le elezioni del
consiglio di circolo-istituto sia in caso di rinnovo
dell'organo, giunto alla normale scadenza triennale, sia
in caso di prima costituzione del medesimo nelle scuole
di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti a
scadenza, inoltre, indiranno le eventuali elezioni
suppletive in presenza di impossibilità di surrogare i
membri cessati per esaurimento delle rispettive liste.
Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole istituite
a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per
l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del
decreto interministeriale 28.5.1975 fino
all'insediamento del consiglio di circolo-istituto.
Si richiamano le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M.
n. 277 del 17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52
dell'O.M. n. 215/91 - le quali disciplinano
dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi
all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in
presenza di modificazioni subite dalle scuole e dagli
istituti in occasione dell'approvazione dei piani di
dimensionamento.
Istituti comprensivi.
La nomina del commissario straordinario e l'indizione
delle elezioni del consiglio d'istituto devono essere
adottate anche per gli istituti verticalizzati
comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria
di I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre
2000.
Si applicano in tali casi le disposizioni contenute
nella citata O.M. n. 215/91 e nell'O.M. n.267 del
4.8.1995 (art. 4).
Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi
sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie
superiori, costituiti a norma dell'art. 2, comma 3 del
D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno il
commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere
ad indire le elezioni del consiglio d'istituto, in
attesa delle istruzioni che questo Ministero si riserva
di diramare non appena acquisito il parere del Consiglio
di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi
tra le varie componenti.
Consigli scolastici distrettuali e provinciali.
Come noto, l'art. 8 del decreto legislativo 30.6.1999,
n. 233, ha prorogato la validità dei consigli scolastici
distrettuali e provinciali funzionanti alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, fino
all'insediamento dei nuovi organi collegiali
territoriali. Gli uffici competenti, pertanto potranno
indire eventuali elezioni suppletive in caso
d'impossibilità di surrogare, per esaurimento delle
relative liste, i membri cessati dei suddetti organi,
secondo le procedure stabilite con le OO.MM. 15.7.1991,
nn. 216 e 217.
Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle
relative ai consigli di circolo-istituto. E' appena il
caso di ricordare che per le scuole e gli istituti
ubicati nell'ambito territoriale del distretto e della
provincia interessati dalle elezioni suppletive, anche
la procedura per l'elezione del consiglio di
circolo-istituto deve essere attivata (come prescritto
dal 6° comma dell'art. 24 dell'O.M. n. 215/91) non oltre
il sessantesimo giorno antecedente a quello fissato per
la votazione, anziché il quarantacinquesimo giorno.
Data delle votazioni.
Gli uffici competenti sono delegati a fissare
autonomamente la data delle votazioni degli organi di
durata triennale, che dovranno comunque svolgersi in un
giorno festivo dalle ore 8.00 alle 12.00 ed in quello
successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il
termine di domenica 12 e lunedì 13 novembre 2000.
Consulte provinciali degli studenti.
In occasione delle assemblee per l'elezione dei
rappresentanti nei consigli di classe, da svolgersi -
come sopra specificato - entro il 31 ottobre 2000, gli
studenti di scuola secondaria di II° grado eleggono, con
la medesima procedura semplificata, di cui agli artt. 21
e 22 dell'O.M. n. 215/91, due rappresentanti per ciascun
istituto nella consulta provinciale prevista dall'art. 5
del D.P.R. 9.4.1999 n. 156.
La procedura semplificata si applicherà anche negli
istituti in cui si svolgono le elezioni del consiglio
d'istituto per tutte le componenti, in modo da
consentire il rispetto del termine fissato dal comma 1
del citato art. 5.
Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri
rappresentanti nella consulta provinciale anche gli
studenti delle scuole paritarie, pareggiate e legalmente
riconosciute, le quali definiranno tempestivamente e con
adeguata pubblicità le procedure elettorali. Le elezioni
dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2000.
IL MINISTRO
f.to De Mauro